Garanzie e coperture
È la seconda domanda che si fa chi ristruttura, dopo il prezzo. Quasi nessuno la scrive sul proprio sito. Qui c’è tutto: quello che vi tutela per legge, quello che assicuriamo noi, e quello che chiediamo a chi entra in cantiere.
Il punto di partenza
Chiunque esegua lavori edili risponde di quello che ha fatto. Non è una concessione dell’impresa: è il codice civile. Il problema è che quasi nessuno ve lo spiega, e così molti scoprono di avere dei diritti quando è tardi per esercitarli — perché i termini per farli valere sono stretti.

Art. 1667 codice civile
Copre i difetti e le difformità rispetto a quanto pattuito: una posa fatta male, un lavoro diverso da quello concordato, una finitura non conforme.
Il termine per agire è di due anni dalla consegna, e i difetti vanno segnalati entro 60 giorni da quando li si scopre. Sessanta giorni passano in fretta: per questo, quando ci segnalate qualcosa, la data la mettiamo per iscritto noi.
Art. 1669 codice civile
Copre i difetti seri: cedimenti, infiltrazioni che rendono inutilizzabile un ambiente, problemi strutturali. Dieci anni dal compimento dell’opera, con denuncia entro un anno dalla scoperta.
Vale anche per le ristrutturazioni, non solo per le nuove costruzioni: per gli interventi su edifici esistenti la giurisprudenza lo ha chiarito da tempo.
Polizza CAR — mentre lavoriamo
Art. 1667 — vizi e difformità — 2 anni dalla consegna
Art. 1669 — gravi difetti e rovina — 10 anni
Postuma decennale — 10 anni, se la attivate
Quello che assicuriamo noi
Su una ristrutturazione dell’immobile di un privato non esiste alcun obbligo di legge di assicurare l’opera. La decennale postuma è imposta a chi vende immobili da costruire, non a chi ristruttura casa vostra; la CAR, nei lavori privati, è facoltativa. Quello che segue è una scelta, non un adempimento.
Su ogni cantiere
Copre i danni materiali all’opera mentre la stiamo realizzando: un incendio, un allagamento, un danno accidentale a quello che è già stato costruito.
Se succede in cantiere, non si ricomincia da capo a spese vostre. La attiviamo noi, non la chiedete voi.
Su richiesta
Copre i gravi difetti che emergono nei dieci anni successivi alla consegna: è la copertura che mette una compagnia dietro l’articolo 1669.
Non la mettiamo in preventivo di serie, e vi diciamo perché: ha un premio minimo che su un cantiere piccolo è sproporzionato rispetto a quello che copre. Sopra una certa dimensione, o quando si toccano le strutture, il conto cambia. Ve lo diciamo noi quando succede. E se la volete comunque, la attiviamo.
Chi entra in cantiere
Un cantiere chiavi in mano mette insieme più imprese: edile, impianti, falegnameria, serramenti. Noi le coordiniamo, e ognuna resta responsabile del proprio lavoro con la propria assicurazione.
Per questo la responsabilità civile verso terzi e verso i lavoratori è un requisito del contratto di subappalto, non una gentilezza: gli estremi della polizza sono richiamati nel contratto che firmiamo con loro, e la copia ce la consegnano prima di mettere piede in cantiere.
In pratica
È il punto di tutto il nostro modo di lavorare, e vale anche qui. Se qualcosa non va, non dovete capire di chi è la colpa: non è il vostro mestiere, e soprattutto non è il vostro contratto. Il contratto è con noi.
Veniamo a vedere, stabiliamo da dove viene il problema e lo risolviamo. Che poi la responsabilità sia dell’impresa che ha eseguito, del prodotto che si è rotto o nostra, è una questione fra noi e la sua assicurazione — non fra voi e cinque numeri di telefono diversi.

Gli impianti
Per gli impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e gas, l’installatore abilitato rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008, con i suoi allegati obbligatori: il progetto, la relazione sui materiali impiegati, lo schema dell’impianto realizzato.
Serve a voi tre volte: per dimostrare che l’impianto è a norma, quando vendete casa, e quando un giorno qualcuno dovrà metterci le mani senza aver visto il cantiere. Ve la consegniamo a fine lavori insieme al resto, non su richiesta.
Le forniture
Infissi, pergole, elettrodomestici, corpi illuminanti: ognuno ha la garanzia del suo produttore, con durate diverse. La differenza non sta nella durata — sta in chi la fa valere.
Se un prodotto che abbiamo fornito e installato si guasta nel periodo di garanzia, non dovete cercare il fornitore: scrivete a noi, e il rapporto con l’azienda lo teniamo noi. È lo stesso motivo per cui esiste il contratto unico.

Alla consegna
In concreto
Non c’è un ufficio reclami e non c’è un modulo. C’è la stessa persona che ha seguito il cantiere. Veniamo a vedere, vi diciamo cosa è successo e di chi è la responsabilità — anche quando non è nostra, perché saperlo serve comunque.
Parliamone prima di firmareLe garanzie si leggono meglio all’inizio che alla fine.